di Marco Veruggio
La legge 14 febbraio 2003 n. 30,
“Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
rappresenta il primo amaro frutto della sconfitta maturata nel corso del 2002 da
parte dei lavoratori italiani. Una sconfitta in cui il fatto che si sia
concentrata l’attenzione quasi esclusivamente sulla questione, beninteso
importante, dell’articolo 18, ha avuto un peso fondamentale. Il centrodestra
infatti, dopo aver cercato su quel terreno lo sfondamento nei confronti del
sindacato e il successo di immagine, se ne è servito come specchietto per le
allodole per distrarre l’attenzione dai corposi provvedimenti di
ristrutturazione del mercato del lavoro, poi concretizzati in questa legge. Il
centrosinistra e il sindacato hanno utilizzato l’articolo 18 come elemento
catalizzatore della battaglia contro Berlusconi perché sul terreno delle
riforme non avrebbero potuto cercare lo scontro, se non altro per coerenza con
le quanto realizzato da Salvi, Treu e Cofferati nel corso della legislatura
precedente. Alla fine l’articolo 18 è rimasto, per il momento, intoccato, ma
il funzionamento complessivo del mercato del lavoro e del sistema di garanzie
conquistato in decenni di lotte dai lavoratori italiani rischia di essere
stravolto.
La
legge 30 è una legge delega, ossia un provvedimento con cui il Governo
individua alcuni ambiti di intervento e si impegna, entro un termine definito, a
varare una serie di provvedimenti indicandone le linee ispiratrici.
Concretamente quindi non viene stabilito nulla di definitivo, ma la lettura è
edificante se si vuole cercare di capire in anticipo l’orientamento del
legislatore e, per così dire, “di quale morte bisogna morire”. Ovviamente
le indicazioni che vengono date sono spesso fumose e scritte con grande
attenzione a non scoprire le proprie carte. E’ necessario pertanto uno sforzo
di interpretazione, cercando di leggere i vari articoli alla luce della
filosofia di Maroni, che è poi la filosofia del Libro Bianco di Marco Biagi.
Naturalmente è impossibile dare un resoconto analitico del contenuto di questo
provvedimento nel poco spazio a disposizione. Cercherò tuttavia di metterne in
luce almeno gli aspetti a mio parere più gravidi di conseguenze.
di
fatto si punta a ridefinire le funzioni del Collocamento pubblico, riducendolo a
uno dei tanti soggetti che operano sul mercato del lavoro, con al massimo una
funzione di coordinamento e di supporto nei confronti dei soggetti privati
(collocamenti privati e agenzie di lavoro interinale). Questi ultimi beneficiano
di importanti agevolazioni, tra cui l’eliminazione del vincolo dell’oggetto
esclusivo, ovverosia potranno fornire a un’azienda, oltre al servizio di
intermediazione di manodopera, anche servizi di altro genere. Si elimina quindi
una clausola di garanzia rispetto a eventuali conflitti di interesse. Faccio un
esempio concreto. La società A fornisce all’azienda B manodopera e anche un
servizio di consulenza, certificazione e fornitura di materiali relativi alla
sicurezza. Se quest’ultima attività frutta ad A guadagni considerevoli è
evidente che essa sarà portata a esaudire le richieste di B in merito alla
selezione del personale anche quando queste violino la normativa vigente,
realizzando ad esempio forme di discriminazione in base al sesso, alla razza,
all’orientamento politico, ecc.
Tra
i nuovi soggetti in grado di realizzare forme di intermediazione compaiono i
cosiddetti organismi bilaterali, costituiti da associazioni padronali e
sindacati, così come università e scuole superiori, col risultato di
trasformare definitivamente la scuola in un serbatoio di forza lavoro al
servizio delle aziende.
-
Contratti misti:
sono i contratti cosiddetti a
contenuto formativo: formazione lavoro, apprendistato, cui si affiancano le
varie forme di tirocinio e stage. Ovviamente se ne favorisce la diffusione, in
funzione di raccordo tra scuola e impresa, riconoscendo agli organismi
bilaterali e agli enti pubblici competenze autorizzatorie in materia e
sostenendo l’adozione di questi contratti con abbondanti finanziamenti a
beneficio delle aziende.
- Tempo parziale:
viene favorito il ricorso ai
contratti part time, estendendone l’utilizzo (ad esempio al settore agricolo)
e favorendone l’adozione in termini di sempre maggiore flessibilità
(variazioni dell’orario, ricorso al lavoro supplementare).
- Altre forme contrattuali:
viene introdotto il lavoro a
chiamata, quello che, per intenderci, aveva fatto scoppiare il caso Zanussi: il
lavoratore sta a disposizione dell’azienda, che lo chiama in caso di necessità.
Se si impegna ad accorrere ad ogni chiamata avrà diritto a una “congrua”
indennità di disponibilità, sennò prenderà soltanto lo stipendio per il
lavoro effettivamente svolto. Il lavoro interinale viene esteso al settore
agricolo. Lavoro interinale e part time possono essere utilizzati per coprire le
quote obbligatorie di lavoratori disabili stabilite per legge. Si prevede la
stipula di contratti scritti per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e
continuative e una serie di tutele relative a maternità, malattia e infortunio,
naturalmente senza entrare nel dettaglio. Si prevede la possibilità di
regolarizzare l’assunzione di disoccupati di lungo periodo o soggetti
svantaggiati che prestino lavoro presso famiglie o enti no profit attraverso
buoni. E’ una tecnica già utilizzata in altri paesi europei. In sostanza se
ho bisogno di pulire il giardino, posso chiedere allo Stato di farmi avere un
buono corrispondente a un certo numero di ore di lavoro. Il buono mi dà diritto
a comprare la forza lavoro di un disoccupato di lungo periodo o di un
disgraziato di vario genere senza costringermi a sopportare la “grave
responsabilità” di assumerlo.
- Certificazione dei rapporti di
lavoro:
per ridurre i contenziosi in
materia di lavoro si introduce questo nuovo istituto. Anche in questo caso un
esempio è il modo migliore per far capire la sostanza. Mario viene assunto
presso l’Hotel Ambassador per fare pulizia nelle camere. E’ chiaro come il
sole che Mario ha un rapporto di assoluta autonomia nei confronti dell’azienda
quindi gli viene fatto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per evitare che Mario decida di impugnare tale contratto, sostenendo magari che
questo mascherava un rapporto di lavoro subordinato, il titolare dell’albergo
e Mario dichiarano all’organismo bilaterale formato da Federturismo e Cisl che
Mario pulirà le camere come co.co.co., nella massima autonomia, decidendo
liberamente quali detersivi utilizzare. L’organismo bilaterale certificherà
allora che quel rapporto di lavoro si inquadra effettivamente nella tipologia
del lavoro parasubordinato e tale certificazione avrà valore legale in caso di
contenzioso. L’unica possibilità di impugnazione del contratto da parte di
Mario sarà quella di dimostrare che in realtà i detersivi non li sceglieva lui
ma la Direzione dell’Ambassador!
- Ispettorato del lavoro:
è uno degli articoli più
fumosi. Il principio fondamentale che viene enunciato è che è necessario
“semplificare” il funzionamento dei servizi ispettivi definendo “un
raccordo efficace tra la funzione di ispezione del lavoro e quella di
conciliazione delle controversie individuali”. In soldoni vuol dire che lo
Stato eserciterà una pressione per far sì che le controversie tra lavoratore e
azienda si concludano attraverso un tentativo di conciliazione, ossia un
patteggiamento, che, come ben sa chi ci è passato, è una soluzione sempre
favorevole a chi è in torto, cioè di solito al datore di lavoro. Per
intenderci, se un dipendente vanta un credito di 20 milioni nei confronti della
sua azienda, attraverso il tentativo di conciliazione obbligatorio presso
l’Ufficio Provinciale del Lavoro se va bene ne recupera 10. In questo modo
evidentemente si semplificano le procedure, ma non certo per il malcapitato che
vede sfumare i 10 milioni.